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Esenzioni
ticket

CATEGORIE
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ESENZIONI |
| Reddito
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Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE
non superiore a 9000 Euro.
La certificazione ISEE viene rilasciata gratuitamente
presso un patronato o presso le sedi Inps. La durata
è annuale.
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| Pazienti con patologie
previste dal D.M. 329/99 |
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Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal
medico curante riportando sulla ricetta il numero
di esenzione ticket ed i codici della specifica
patologia.Sono esenti per patologia i soggetti affetti
dalle malattie individuate dal DM 329 del 28/05/1999
“regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi
dell’art. 5, comma, lettera a, del decreto
legislativo 29/04/98 , N° 124”, limitatamente
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, individuate dallo stesso decreto ed
alle visite specialistiche brevi attinenti alla
patologia esentata.
Fanno eccezione a ciò alcune patologie, identificate
ad es. dai codici 014-018-020-040-041-046-048-049-051
ecc., per le quali l’esenzione è estesa
a tutte le prestazioni sanitarie utili al monitoraggio
delle patologie stesse e delle loro complicanze
e altresì per la riabilitazione e la prevenzione
degli ulteriori aggravamenti.
Per i soggetti esenti per patologia possono essere
prescritte sulla medesima ricetta anche più
prestazioni dello stesso tipo e fino ad un massimo
di otto, da eseguirsi presso la medesima struttura
in momenti successivi, indicati dal medico prescrittore
, entro un periodo massimo di tre mesi dal momento
del rilascio ( ad es. esami clinici routinari, monitoraggio
di farmaci specifici)
N.B. Le prestazioni non previste dai codici della
specifica patologia vanno richieste su ricette distinte
da quelle contenenti prestazioni esenti e sono a
totale carico del paziente, qualora questi non presenti
altre forme di esenzione.
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| Esenti per
invalidità |
Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal
medico curante riportando sulla ricetta il numero
del tesserino d’invalidità e la percentuale.
Sono esentati dal pagamento di tutte le prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle
altre prestazioni specialistiche gli:
- Invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ categoria
- Invalidi od infortunati sul lavoro con riduzione
della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie
dalla 1^ alla 5^ ;
- Invalidi civili con la riduzione della capacità
lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- Ciechi sordomuti indicati rispettivamente dagli
artt. 6 e 7 della legge 482/68.
- I minori di anni 18, totalmente inabili con indennità
di accompagnamento.
Per quest’ultima categoria di soggetti, l’invalidità
non è espressa in percentuale.
Sono esentati solamente dal pagamento delle prestazioni
correlate alla patologia invalidante o all’infortunio
INAIL, gli:
- invalidi di guerra appartenenti alle categoria
della 6^ e all’8^;
- invalidi sul lavoro con riduzione della capacità
lavorativa inferiori a 2/3;
- infortunati sul lavoro od i soggetti affetti da
malattie professionali;
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 6^ all’8^.
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| Gravidanza |
Vedi apposita sezione |
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