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Esenzioni ticket

CATEGORIE
ESENZIONI
Reddito

Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 9000 Euro.
La certificazione ISEE viene rilasciata gratuitamente presso un patronato o presso le sedi Inps. La durata è annuale.

 

Pazienti con patologie previste dal D.M. 329/99  

Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal medico curante riportando sulla ricetta il numero di esenzione ticket ed i codici della specifica patologia.Sono esenti per patologia i soggetti affetti dalle malattie individuate dal DM 329 del 28/05/1999 “regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma, lettera a, del decreto legislativo 29/04/98 , N° 124”, limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate dallo stesso decreto ed alle visite specialistiche brevi attinenti alla patologia esentata.
Fanno eccezione a ciò alcune patologie, identificate ad es. dai codici 014-018-020-040-041-046-048-049-051 ecc., per le quali l’esenzione è estesa a tutte le prestazioni sanitarie utili al monitoraggio delle patologie stesse e delle loro complicanze e altresì per la riabilitazione e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Per i soggetti esenti per patologia possono essere prescritte sulla medesima ricetta anche più prestazioni dello stesso tipo e fino ad un massimo di otto, da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, indicati dal medico prescrittore , entro un periodo massimo di tre mesi dal momento del rilascio ( ad es. esami clinici routinari, monitoraggio di farmaci specifici)
N.B. Le prestazioni non previste dai codici della specifica patologia vanno richieste su ricette distinte da quelle contenenti prestazioni esenti e sono a totale carico del paziente, qualora questi non presenti altre forme di esenzione.

 

Esenti per invalidità

Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal medico curante riportando sulla ricetta il numero del tesserino d’invalidità e la percentuale.
Sono esentati dal pagamento di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche gli:
- Invalidi di guerra dalla 1^ alla 5^ categoria
- Invalidi od infortunati sul lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ ;
- Invalidi civili con la riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- Ciechi sordomuti indicati rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della legge 482/68.
- I minori di anni 18, totalmente inabili con indennità di accompagnamento.
Per quest’ultima categoria di soggetti, l’invalidità non è espressa in percentuale.
Sono esentati solamente dal pagamento delle prestazioni correlate alla patologia invalidante o all’infortunio INAIL, gli:
- invalidi di guerra appartenenti alle categoria della 6^ e all’8^;
- invalidi sul lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiori a 2/3;
- infortunati sul lavoro od i soggetti affetti da malattie professionali;
- invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ all’8^.


Gravidanza Vedi apposita sezione

 

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